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Italien, 21. Mai 2000 : Aufhebung der Rückerstattung von Wahl- und Abstimmungskampfkosten

Gebiet Italien
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Aufhebung der Rückerstattung von Wahl- und Abstimmungskampfkosten
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → teilweise Aufhebung
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten gültige Stimmen, 50% + 1 Stimme Mindestbeteiligung
Stimmberechtigte 49'067'694
Stimmbeteiligung 15'796'834 32,19%
Stimmen ausser Betracht 1'718'565
┗━ Leere Stimmen 1'248'244
┗━ Ungültige Stimmen 470'321
Gültige (= massgebende) Stimmen 14'078'269auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 10'004'581 71,06%
┗━ Nein-Stimmen 4'073'688 28,94%
Bemerkungen 1999 reichen die Radikalen 20 Referenden ein, der "Elefantino" zwei und die Lega Nord eines. Das Verfassungsgericht (Corte costituzionale) schreibt die Referenden zum Teil um oder legt sie zusammen, weil sich die gesetzlichen Grundlagen seit der Einreichung geändert haben. Am lässt sie nur 7 von 20 Referenden zu. Damit sie gültig sind, muss die Mehrheit der Stimmenden teilnehmen, was nicht der Fall ist. Die 60'272 Urnen sind von bis geöffnet.


Zulässig gemäss Urteil 32/2000 vom des Verfassungsgerichts. Staatspräsident Ciampi setzt die Abstimmung am (Gazzetta Ufficiale n. 79/2000) an.

Fakultatives Gesetzesreferendum nach Art. 75 der Verfassung. Für die Gültigkeit muss die Mehrheit der Stimmberechtigten teilnehmen.

Abstimmungsfrage (hellblauer Stimmzettel):
"Rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie: Abrogazione"
"Volete voi che sia abrogata la legge 3 giugno 1999, n. 157 recante "Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici", limitatamente agli articoli 1, 2 e 3 ?".


Besteht aus zwei zusammengelegten Fragen. Unsprüngliche Fassungen:
"Volete voi che sia abrogata la legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante: "Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai partiti o movimenti politici" e successive modificazioni, limitatamente a:
- articolo 1;
- articolo 2;
- articolo 3;
- articolo 4;
- articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "effettuate mediante versamento bancario o postale";
- articolo 8, comma 1, limitatamente alle parole: "o ha partecipato alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1"; comma 15: "A decorrere dal quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i partiti ed i movimenti politici che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1 ne riservano una quota non inferiore al 30 per cento alle proprie strutture decentrate su base territoriale che abbiano per statuto autonomia finanziaria"; comma 16, limitatamente alle parole: "Alle strutture di cui al comma 15, che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni del presente articolo sulla redazione del rendiconto." e alle parole: ", che partecipano alla ripartizione delle risorse,"; comma 17: "In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo o di irregolare redazione del rendiconto, il Presidente della Camera dei Deputati ne dà comunicazione al Ministro del Tesoro che sino alla regolarizzazione sospende dalla ripartizione del fondo di cui all'articolo 3 i partiti e movimenti politici inadempienti.";
- articolo 9, comma 1: "L'ammontare del fondo ripartito ai sensi dell'articolo 3 non può comunque superare l'importo annuo di 110 miliardi di lire." ?

"Volete voi che sia abrogata la legge 10 dicembre 1993 num. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", limitatamente alle seguenti parti:
-art. 9;
-art. 9 bis;
-art. 15, limitatamente al comma 13: "In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo.";
-art. 16;
nonché la legge 2 maggio 1974 num. 195, recante "Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici", limitatamente alle seguenti parti:
-art. 1;
-art. 2;
-art. 4;
-art. 5;
-art. 6;
nonché la legge 23 febbraio 1995 num. 43, recante "Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario", limitatamente alle seguenti parti:
-art. 6;
nonché la legge 18 novembre 1981 num. 659, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974 num. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici", limitatamente alle seguenti parti:
-art. 1;
-art. 2;
-art. 3;
nonché la legge 8 agosto 1985 num. 413, recante "Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici";
nonché la legge 8 agosto 1980 num. 422, recante "Concorso dello Stato nelle spese elettorali dei partiti politici per le elezioni per il per il Parlamento europeo e per i consigli regionali"?"

Gleichzeitig mit
Quellen
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