Die Regierung Berlusconi stellt am Entwurf für eine Verfassungsreform
vor, der in zweiter Lesung am im Abgeordnetenhaus mit 317 zu 234 Stimmen bei
5 Enthaltungen und am im Senat mit 170 zu 132 Stimmen bei 3 Enthaltungen
angenommen wird. Damit ist die absolute Mehrheit im beiden Kammern erreicht, aber
keine Zweidrittelsmehrheit. Somit ist ein fakultatives Verfassungsreferendum möglich.
Das Verfassungsgesetz wird am in der "Gazzetta
ufficiale" publiziert, die Referendumsfrist dauert bis zum .
Staatspräsident Ciampi setzt die Abstimmung am an.
Fakultatives Verfassungsreferendum nach Art. 138 der Verfassung. Im Gegensatz
zu fakultativen Gesetzesreferenden ist keine Mindestbeteiligung nötig.
Endergebnis vom .
Am wird die Abstimmungsfrage hinterlegt:
"Approvate il testo della legge costituzionale concernente 'Modifiche alla parte
II della Costituzione', approvato in seconda votazione dalla Camera dei deputati
il 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica il 16 novembre 2005 e pubblicato
nella Gazzetta ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005?"
Das Referendum kommt vierfach zustande:
16 Regionalräte (Quorum: 5), eingereicht am : Sardegna, Campania,
Lazio, Lombardia, Valle d'Aosta, Toscana, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Umbria,
Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Liguria, Abruzzo, Piemonte.
249 Abgeordnete (Quorum: 126), eingereicht am
112 Senatoren (Quorum: 63), eingereicht am
830'987 Unterschriften (Quorum: 500'000), eingereicht am
Das Kassationsgericht stellt die Gültigkeit aller vier Begehren fest, der Staatspräsident
setzt die Abstimmung per Dekret am an, das am in der
"Gazzetta ufficiale" n. 100 veröffentlicht wird.
Hauptpunkte
Umwandlung des Senats in einen "föderalen Senat" der Regionen
Verkleinerung der Kammern: Abgeordnetenhaus 518 statt 630, Senat 252 statt
315 Sitze
Exklusive Zuständigkeit der Regionen für Gesundheit, Schule und lokale Sicherheit
Senat entscheidet engültig über Gesetze zu Gesundheit, Schule und lokaler Sicherheit;
Abgeordnetenhaus kann nur erneute Lesung verlangen
Abgeordnetenhaus entscheidet engültig über Gesetze zu nationalen Themen; Senat
kann nur erneute Lesung verlangen
Spitzenkandidat der siegreichen Parteienkoalition wird automatisch Premierminister,
ohne Vertrauenabstimmung im Abgeordnetenhaus
Premierminister hat Richtlinienkompetenz, ernennt und entlässt Minister
Premierminister kann durch den Staatspräsidenten Abgeordnetenhaus auflösen
Staatspräsident ist mindestens 40 Jahre alt, er wird von beiden Kammern, den
Regionalpräsidenten und je drei Vertretern jeder Region gewählt
Spezialstatus für Rom
Verfassungsgericht mit 15 Mitgliedern
Fakultatives Verfassungsreferendum ist immer möglich
"Modifiche alla Parte II della Costituzione"
Capo I
MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Avvertenza:
Il testo della legge costituzionale e' stato approvato dalla Camera dei deputati,
in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella
seduta del 20 ottobre 2005, e dal Senato della Repubblica, in seconda votazione,
con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 16 novembre 2005.
Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo seguente, un
quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli
regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.
Il presente comunicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio
1970, n. 352.
Art. 1. (Senato federale della Repubblica)
1. All'articolo 55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica".
Art. 2. (Camera dei deputati)
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 56. - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
La Camera dei deputati è composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi,
diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di
cui all'articolo 59. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno
delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi
tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione
Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale
risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e
distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla
base dei quozienti interi e dei più alti resti".
Art. 3. (Struttura del Senato federale della Repubblica)
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale
e diretto su base regionale.
Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori
eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio
regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol,
dei Consigli delle Province autonome.
L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello
Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne
ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni
del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni,
quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e
dei più alti resti.
Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di
voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle
Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale,
ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri
componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante
tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione.
Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome
e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio
rappresentante".
Art. 4. (Requisiti per l'eleggibilità a senatore)
1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno
compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche
pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della
Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella
Regione alla data di indizione delle elezioni".
Art. 5. (Deputati di diritto e a vita)
1. All'articolo 59, primo comma, della Costituzione, la parola: "senatore" è
sostituita dalla seguente: "deputato".
2. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno
illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico
e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun
caso essere superiore a tre".
Art. 6. (Durata in carica dei senatori e della Camera dei deputati)
1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 60. - La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica
fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o
Provincia autonoma.
La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale
e dei Consigli delle Province autonome non può essere prorogata se non per legge
e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea
regionale e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori
in carica".
Art. 7. (Elezione della Camera dei deputati)
1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 61. - L'elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni
dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo
giorno dalla elezione.
Finché non è riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della
precedente".
Art. 8. (Presidenza della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica)
1. All'articolo 63 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.
Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea.
Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il
regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo
anche periodico dell'Ufficio di Presidenza".
Art. 9. (Modalità di funzionamento delle Camere)
1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 64. - La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza
dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il
proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in
seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.
Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica
e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza
dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che
la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato
federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori
espressi da almeno un terzo delle Regioni.
Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e
della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti
a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui
agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi
interni diversi dal comitato di cui all'articolo 70, sesto comma, cui sono attribuiti
compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.
Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle
minoranze.
Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i
termini per l'espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale o
Consiglio delle Province autonome può esprimere, sentito il Consiglio delle
autonomie locali, sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se
richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che
lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo
deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente".
Art. 10. (Ineleggibilità ed incompatibilità)
1. All'articolo 65 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
"La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, determina i casi di
ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore".
Art. 11. (Giudizio sui titoli di ammissione dei deputati e dei senatori)
1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 66. - Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti
e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini
stabiliti dal proprio regolamento. L'insussistenza dei titoli o la sussistenza
delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari
proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza
a maggioranza dei propri componenti".
Art. 12. (Divieto di mandato imperativo)
1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 67. - Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica
ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato".
Art. 13. (Indennità parlamentare)
1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 69. - I membri delle Camere ricevono un'identica indennità stabilita dalla
legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma.
La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti
derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche".
Art. 14. (Formazione delle leggi)
1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 70. - La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie
di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma
del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di
legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre
modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti
alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la
determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117,
terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.
Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei
deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide
in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di
conversione dei decreti-legge.
La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere
per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettere m) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo
120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il
Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia
espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli
articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma,
125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato
dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare,
d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta
senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle
due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale
delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per
l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.
Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto
all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano
essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati,
ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il
Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può
autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide
entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno
di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza
assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.
L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma
può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate
dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.
I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati,
d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due
Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine
all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la
decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro
senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del
comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa
tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste
dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge
non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare
procedimenti diversi".
Art. 15. (Iniziativa legislativa)
1. All'articolo 71 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
"L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere
nell'ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia
conferita da legge costituzionale".
Art. 16. (Procedure legislative ed organizzazione per commissioni)
1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 72. - Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi
dell'articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una
commissione e poi dall'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con
votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei
quali è dichiarata l'urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere
avviato l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni
di legge, di cui all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni,
anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione
definitiva, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea, se il Governo o un
decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che
sia discusso o votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione
finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di
pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea
è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale
e per quelli di delegazione legislativa.
Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati
entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge
presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che,
decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con
votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti
parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all'ordine del giorno
di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze
al Senato, determinandone i tempi di esame.
Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è
organizzato in commissioni. Esprime il parere, secondo le norme del proprio
regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio
regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi
dell'articolo 126, primo comma.
Le proposte di legge di iniziativa delle Regioni e delle Province autonome sono
poste all'ordine del giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal
proprio regolamento, con priorità per quelle adottate da più Regioni e Province
autonome in coordinamento tra di loro".
Art. 17. (Procedure legislative in casi particolari)
1. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: "dei propri
componenti," sono inserite le seguenti: "e secondo le rispettive competenze ai
sensi dell'articolo 70,".
2. All'articolo 74, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: "Se le
Camere" sono inserite le seguenti: ", secondo le rispettive competenze ai sensi
dell'articolo 70,".
3. All'articolo 77, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: "delegazione
delle Camere," sono inserite le seguenti: "secondo le rispettive competenze ai
sensi dell'articolo 70,".
4. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, le parole da: "alle Camere"
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere competenti
ai sensi dell'articolo 70, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei
deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata".
5. All'articolo 77, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole: "Le Camere"
sono inserite le seguenti: ", secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo
70,".
Art. 18. (Decreti legislativi)
1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti
al parere delle Commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei regolamenti
di ciascuna Camera".
Art. 19. (Ratifica dei trattati internazionali)
1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 80. - È autorizzata con legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, primo
comma, la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o
prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio
od oneri alle finanze o modificazioni di leggi".
Art. 20. (Bilanci e rendiconto)
1. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal
Governo ai sensi dell'articolo 70, primo comma".
Art. 21. (Commissioni parlamentari d'inchiesta)
1. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito
dai seguenti:
"La Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge
approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle
indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria. Il Presidente della Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera è
scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione".
Capo II
MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 22. (Elezione del Presidente della Repubblica)
1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea della Repubblica,
presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti
delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dal Consiglio o dall'Assemblea
regionale. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati. Per il
Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. La
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea
regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato
per ogni milione di abitanti nella Regione. L'elezione di tutti i delegati avviene
in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei
due terzi dei componenti l'Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è
sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio
è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti".
Art. 23. (Età minima del Presidente della Repubblica)
1. All'articolo 84, primo comma, della Costituzione, le parole: "cinquanta anni"
sono sostituite dalle seguenti: "quaranta anni".
Art. 24. (Convocazione dell'Assemblea della Repubblica)
1. All'articolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti
dai seguenti:
"Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei
deputati convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente
della Repubblica.
Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione,
la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel
frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica".
Art. 25. (Supplenza del Presidente della Repubblica)
1. All'articolo 86 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica".
2. All'articolo 86, secondo comma, della Costituzione, le parole: "se le Camere
sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione" sono sostituite dalle
seguenti: "se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua
cessazione".
Art. 26. (Funzioni del Presidente della Repubblica)
1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la
Nazione ed è garante della Costituzione e dell'unità federale della Repubblica.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indìce le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori e fissa la
prima riunione della Camera dei deputati.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indìce il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i
Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorità indipendenti e il
presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito
secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente
nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale della Repubblica,
ai fini di cui all'articolo 70, commi quarto e quinto, dopo averne verificato la
sussistenza dei presupposti costituzionali".
Art. 27. (Scioglimento della Camera dei deputati)
1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 88. - Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera
dei deputati ed indìce le elezioni nei seguenti casi:
a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità;
b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo
le modalità fissate dalla legge;
c) in caso di dimissioni del Primo ministro;
d) nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma.
Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di
cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, qualora alla Camera dei deputati,
entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per
appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni
in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione
nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e si
designi un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente della Repubblica
nomina il nuovo Primo ministro designato".
Art. 28. (Modifica all'articolo 89 della Costituzione)
1. All'articolo 89, secondo comma, della Costituzione, le parole: "Presidente del
Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "Primo ministro".
Art. 29. (Giuramento del Presidente della Repubblica)
1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 91. - Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni,
presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione
dinanzi all'Assemblea della Repubblica".
Capo III
MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 30. (Governo e Primo ministro)
1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri,
che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i
candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei
deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione
dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al
candidato alla carica di Primo ministro.
Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della
Camera dei deputati, nomina il Primo ministro".
Art. 31. (Giuramento del Primo ministro e dei ministri)
1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 93. - Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano
giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica".
Art. 32. (Governo in Parlamento)
1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 94. - Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione
del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati
si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il
rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.
Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei
deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle
proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La votazione ha luogo
per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non
è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di
revisione costituzionale.
In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle
dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia
deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati,
non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione,
deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei
componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente
della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indìce le
elezioni.
Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata
respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza
espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l'articolo 88, secondo comma.
Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione
di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza
espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti
della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina
il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per
appello nominale".
Art. 33. (Poteri del Primo ministro e dei ministri)
1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 95. - I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.
Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile.
Garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo
e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri
e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il
numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri".
Art. 34. (Disposizioni sui reati ministeriali)
1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 96. - Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono
sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla
giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della
Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge
costituzionale".
Art. 35. (Autorità amministrative indipendenti nazionali)
1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione, è inserito il seguente:
"Art. 98-bis. - Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia
di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello
Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi
dell'articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti,
stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni
di indipendenza.
Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte".
Capo IV
MODIFICHE AL TITOLO IV DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 36. (Elezione del Consiglio superiore della magistratura)
1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: "e per un terzo
dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "per un sesto
dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica".
2. All'articolo 104 della Costituzione, il quinto comma è abrogato.
Capo V
MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 37. (Modifiche all'articolo 114 della Costituzione)
1. La denominazione del titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita
dalla seguente: "Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato".
2. All'articolo 114, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", che esercitano le loro funzioni secondo i princìpi di leale
collaborazione e di sussidiarietà".
3. All'articolo 114 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di
autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e
con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio".
Art. 38. (Approvazione degli statuti delle Regioni speciali)
1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata
sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla
proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del
testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio
o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata.
Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono
adottare la legge costituzionale".
Art. 39. (Modifiche all'articolo 117 della Costituzione)
1. All'articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
"La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario".
2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera a) sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "promozione internazionale del sistema
economico e produttivo nazionale;".
3. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera e) sono
premesse le seguenti parole: "politica monetaria,"; dopo le parole: "tutela del
risparmio" sono inserite le seguenti: "e del credito"; dopo le parole: "tutela
della concorrenza" sono inserite le seguenti: "e organizzazioni comuni di
mercato".
4. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera h), dopo le
parole: "polizia amministrativa" sono inserite le seguenti: "regionale e".
5. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera m) è
inserita la seguente: "m-bis) norme generali sulla tutela della salute; sicurezza
e qualità alimentari".
6. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera o) sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sicurezza del lavoro;".
7. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera p) sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ordinamento della capitale;".
8. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) sono
aggiunte le seguenti:
"s-bis) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse
nazionale e relative norme di sicurezza;
s-ter) ordinamento della comunicazione;
s-quater) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo
nazionale;
s-quinquies) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali
dell'energia".
9. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) sono soppresse le parole: "e sicurezza";
b) sono soppresse le parole: "tutela della salute;";
c) dopo le parole: "ordinamento sportivo" è inserita la seguente: "regionale";
d) le parole: "grandi reti di trasporto e di navigazione" sono sostituite dalle
seguenti: "reti di trasporto e di navigazione";
e) le parole: "ordinamento della comunicazione" sono sostituite dalle seguenti:
"comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale;
promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche";
f) le parole: "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" sono
sostituite dalle seguenti: "produzione, trasporto e distribuzione dell'energia";
g) le parole: "casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale" sono
sostituite dalle seguenti: "istituti di credito a carattere regionale".
10. All'articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione,
salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse
specifico della Regione;
d) polizia amministrativa regionale e locale;
e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato".
11. All'articolo 117 della Costituzione, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
"La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con
altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative,
prevedendo anche l'istituzione di organi amministrativi comuni".
Art. 40. (Modifica dell'articolo 118 della Costituzione)
1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane,
Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze.
La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, istituisce la
Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale collaborazione e per promuovere
accordi ed intese. Per le medesime finalità, può istituire altre Conferenze tra
lo Stato e gli enti di cui all'articolo 114.
Ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane è garantita l'autonomia
nell'esercizio delle funzioni amministrative, nell'ambito delle leggi statali o
regionali.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle
materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e
disciplina inoltre forme di coordinamento con riferimento alla tutela dei beni
culturali ed alla ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresì forme di
coordinamento con riferimento alle grandi reti strategiche di trasporto e di
navigazione di interesse nazionale.
Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato riconoscono e favoriscono
l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, anche
attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresì l'autonoma
iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla
base del medesimo principio. L'ordinamento generale degli enti di autonomia
funzionale è definito con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma.
La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, favorisce l'esercizio
in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli situati nelle
zone montane, attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia
riconosciuta ai Comuni".
Art. 41. (Modifiche all'articolo 120 della Costituzione)
1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città
metropolitane, delle Province e dei Comuni" sono sostituite dalle seguenti: "Lo
Stato può sostituirsi alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province e ai
Comuni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118";
b) dopo le parole: "dei governi locali" sono inserite le seguenti: "e nel rispetto
dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà";
c) è soppresso il secondo periodo.
Art. 42. (Modifiche all'articolo 122 della Costituzione)
1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: "stabilisce
anche" sono inserite le seguenti: "i criteri di composizione e".
2. All'articolo 122, quinto comma, della Costituzione, al primo periodo sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non è immediatamente rieleggibile dopo
il secondo mandato consecutivo".
Art. 43. (Modifiche all'articolo 123 della Costituzione)
1. All'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, è soppresso il secondo
periodo.
2. All'articolo 123 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal
seguente:
"In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali,
quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni e
gli enti locali".
Art. 44. (Modifiche all'articolo 126 della Costituzione)
1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito
dal seguente: "Il decreto è adottato previo parere del Senato federale della
Repubblica".
2. All'articolo 126, terzo comma, della Costituzione, al primo periodo, sono
soppresse le parole: ", l'impedimento permanente, la morte" e il secondo periodo
è sostituito dai seguenti: "Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a
scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente
della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo
Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito.
In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono
alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio".
Art. 45. (Leggi regionali ed interesse nazionale della Repubblica)
1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il
seguente:
"Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi
l'interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione
invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i
successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del
pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione
al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con
deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare
la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci
giorni, emana il conseguente decreto di annullamento".
Art. 46. (Garanzie per le autonomie locali)
1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione, è inserito il seguente:
"Art. 127-bis. - I Comuni, le Province e le Città metropolitane, qualora ritengano
che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione leda le
proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi alla
Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale. Una legge
costituzionale disciplina le condizioni, le forme e i termini di proponibilità
della questione".
Art. 47. (Coordinamento interistituzionale da parte del Senato federale della
Repubblica)
1. Dopo l'articolo 127-bis della Costituzione, è inserito il seguente:
"Art. 127-ter. - Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui
all'articolo 118, terzo comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi
dell'articolo 70, terzo comma, promuove il coordinamento tra il Senato federale
della Repubblica e i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni e
ne disciplina forme e modalità.
Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce rapporti di
reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli
enti di cui al secondo comma dell'articolo 114.
I senatori possono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio o
Assemblea della Regione ovvero dal Consiglio della Provincia autonoma in cui sono
stati eletti con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti".
Art. 48. (Modifica all'articolo 131 della Costituzione)
1. All'articolo 131 della Costituzione, le parole: "Valle d'Aosta" e "Trentino-Alto
Adige" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Valle d'Aosta/Vallée
d'Aoste" e: "Trentino-Alto Adige/Sudtirol".
Art. 49. (Città metropolitane)
1. All'articolo 133 della Costituzione è premesso il seguente comma:
"L'istituzione di Città metropolitane nell'ambito di una Regione è stabilita con
legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, su iniziativa
dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione".
Art. 50. (Abrogazione)
1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
Capo VI
MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 51. (Corte costituzionale)
1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 135. - La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici
sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle
supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla
Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della
Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo
delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari
di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per
ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente
nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e
dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi
di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni
in organi o enti pubblici individuati dalla legge.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il
Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni
caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento,
di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni
carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i
giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini
aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila
ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei
giudici ordinari".
2. All'articolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, le parole:
"dal Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera dei deputati".
3. L'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito
dal seguente:
"Art. 3. 1. I giudici della Corte costituzionale nominati dal Senato federale
della Repubblica e quelli nominati dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio
segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la rispettiva Assemblea.
Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti
dei componenti la rispettiva Assemblea".
Art. 52. (Referendum sulle leggi costituzionali)
1. All'articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
Capo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 53. (Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis, 114, 116, 117,
118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127, 127-bis, 131 e 133 della Costituzione,
come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Ogni richiamo
all'articolo 70 della Costituzione, contenuto negli articoli 65, 69, 98-bis, 118 e
133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, è
riferito, fino all'applicazione dell'articolo 14 della presente legge costituzionale,
all'articolo 70 della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 6 del presente articolo, le
disposizioni di cui agli articoli 55, 56, primo comma, 57, primo e sesto comma,
58, 59, 60, primo comma, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 82,
83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 126, primo comma, 127-ter,
135 e 138 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale,
e le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, della presente legge
costituzionale si applicano con riferimento alla prima legislatura successiva a
quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
Gli articoli 56, secondo, terzo e quarto comma, 57, secondo, terzo, quarto e quinto
comma, 60, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati dalla presente
legge costituzionale, si applicano per la successiva formazione della Camera dei
deputati, nonché del Senato federale della Repubblica trascorsi cinque anni dalle
prime elezioni del Senato medesimo, salvo quanto previsto dai commi 4 e 7 del
presente articolo. Fino alla prima applicazione delle disposizioni costituzionali
di cui al presente comma, continuano ad applicarsi i corrispondenti articoli della
Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale.
3. Fino all'adeguamento della legislazione elettorale, ivi comprese le norme
concernenti le elezioni nella circoscrizione Estero, alle disposizioni di cui
all'articolo 92, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente
legge costituzionale:
a) a decorrere dalla prima legislatura della Camera dei deputati successiva a
quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale,
il Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, si presenta alla Camera per
ottenerne la fiducia; la Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione
motivata e votata per appello nominale;
b) non si applica il quarto comma dell'articolo 70 della Costituzione, come
modificato dalla presente legge costituzionale;
c) ai fini dello scioglimento della Camera dei deputati si applica l'articolo 88
della Costituzione, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale.
4. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale:
a) le prime elezioni del Senato federale della Repubblica, successive alla data
di entrata in vigore della medesima legge, sono indette dal Presidente della
Repubblica, che ne fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle
elezioni medesime, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati
ed i senatori così eletti durano in carica per cinque anni; sono eleggibili a
senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i
quaranta anni di età; sono eletti nella circoscrizione Estero solamente i diciotto
deputati di cui all'articolo 56, secondo comma, della Costituzione, come modificato
dalla presente legge costituzionale; ai fini dell'applicazione dell'articolo 56,
quarto comma, della Costituzione, la ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni,
fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua
dividendo per seicentododici il numero degli abitanti della Repubblica, quale
risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione;
b) alla scadenza dei cinque anni di cui alla lettera a) hanno luogo le nuove
elezioni del Senato federale della Repubblica, nella composizione di cui all'articolo
57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; sono
eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno
compiuto i venticinque anni di età;
c) la legislatura di ciascuna Assemblea o Consiglio regionale e di Provincia
autonoma, in carica trascorsi trenta mesi dalla data di indizione delle prime
elezioni di cui alla lettera a), dura fino alla data di indizione delle nuove
elezioni di cui alla lettera b); è fatto salvo il caso di scioglimento ai sensi
del comma 5;
d) le nuove elezioni di cui alla lettera b) sono indette dal Presidente della
Repubblica, che fissa la prima riunione del Senato federale della Repubblica entro
il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a
quelle di tutte le Assemblee o Consigli regionali o di Provincia autonoma, in
carica alla data delle elezioni, che sono conseguentemente sciolti.
5. Con esclusivo riferimento al quinquennio successivo alle prime elezioni del
Senato federale della Repubblica, di cui alla lettera a) del comma 4, in caso di
scioglimento del Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province
autonome in base all'articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la durata della
successiva legislatura regionale o provinciale è ridotta conseguentemente, in modo
da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, la
contestualità di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come
modificato dalla presente legge costituzionale.
6. Per le prime elezioni del Presidente della Repubblica successive alla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale, il termine di quindici
giorni di cui all'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, come modificato
dalla presente legge costituzionale, è fissato in quarantacinque giorni.
7. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati,
successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e
fino all'adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente
legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato della
Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale.
8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi fino alla data
di entrata in vigore delle loro modificazioni conseguenti alla medesima legge. Le
norme regolamentari incompatibili con la presente legge costituzionale cessano di
avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
Fino alla determinazione dei criteri generali di cui all'articolo 70, sesto comma,
della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, il
Presidente di ciascuna Camera verifica che un disegno di legge non contenga
disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti
diversi.
9. Le funzioni attribuite ai Consigli delle autonomie locali da disposizioni
costituzionali sono esercitate dal rispettivo Consiglio o Assemblea regionale o
Consiglio della Provincia autonoma, fino alla data della istituzione di ciascun
Consiglio delle autonomie locali.
10. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come
modificato dalla presente legge costituzionale, alla scadenza del termine dei
giudici della Corte costituzionale già eletti dal Parlamento in seduta comune e
alle prime scadenze del termine di un giudice già eletto dalla suprema magistratura
ordinaria e di un giudice già nominato dal Presidente della Repubblica, al Senato
federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alla Camera dei deputati è
attribuita alternativamente l'elezione di ciascun giudice in scadenza. Al Senato
è attribuita l'elezione del primo giudice in scadenza.
11. Il quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione, come sostituito
dall'articolo 51 della presente legge costituzionale, non si applica nei confronti
dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale.
12. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di singoli componenti del
Consiglio superiore della magistratura, già eletti dal Parlamento in seduta comune,
il Senato federale della Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive
fino alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai sensi
dell'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo
36 della presente legge costituzionale.
13. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale si possono, con leggi costituzionali, formare nuove Regioni con un
minimo di un milione di abitanti, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo
131 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, senza
il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132 della
Costituzione, fermo restando l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.
14. Le popolazioni interessate di cui al comma 13 sono costituite dai cittadini
residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla
Regione.
15. I senatori a vita in carica alla data di inizio della prima legislatura
successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale permangono in carica presso il Senato federale della Repubblica.
16. All'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), sono soppresse le parole: ", impedimento permanente o
morte";
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Nel caso di impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta,
il Consiglio nomina un nuovo Presidente".
17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano in via transitoria anche nei
confronti delle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale, siano già entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai
sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
18. All'articolo 1, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2,
nel primo periodo le parole: "il primo rinnovo" sono sostituite dalle seguenti:
"i rinnovi" e la parola: "successivo" è sostituita dalla seguente: "successivi".
Art. 54. (Regioni a statuto speciale)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38, sino all'adeguamento dei rispettivi
statuti di autonomia le disposizioni di cui al capo V della presente legge
costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più
ampie rispetto a quelle già attribuite. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti
le rimanenti disposizioni della presente legge costituzionale che interessano le
Regioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome
di Trento e di Bolzano.
Art. 55. (Adeguamento degli statuti speciali)
1. Ai fini dell'adeguamento degli statuti di cui all'articolo 54, nelle Regioni
a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuta
parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale
appartengono.
Art. 56. (Trasferimento di beni e di risorse)
1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale, il Governo assicura la puntuale individuazione dei beni e delle
risorse da trasferire alle Regioni e agli enti locali, la loro ripartizione tra
le Regioni e tra Regioni ed enti locali, per garantire l'effettivo esercizio delle
rispettive funzioni e competenze di cui alla presente legge costituzionale e alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La legge dello Stato, approvata ai
sensi dell'articolo 70, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla
presente legge costituzionale, stabilisce le modalità e i tempi per la ripartizione
dei beni e delle risorse individuati e i successivi trasferimenti, che devono
comunque essere congrui rispetto alle funzioni e alle competenze esercitate e
comportano l'adeguamento delle amministrazioni statali, in rapporto ad eventuali
compiti residui.
Art. 57. (Federalismo fiscale e finanza statale)
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale, le leggi dello Stato assicurano l'attuazione dell'articolo 119
della Costituzione. In nessun caso l'attribuzione dell'autonomia impositiva ai
Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni può determinare
un incremento della pressione fiscale complessiva.