Zulässig gemäss Urteil 28/1993 vom des Verfassungsgerichts.
Abstimmungsfrage:
"Volete voi, che siano abrogati l'art. 2, comma 1, lettera e), punto 4 (i limiti e
le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi); l'art. 72, comma 1 (È vietato
l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II,
III e IV, previste dall'art. 14. È altresì vietato qualunque impiego di sostanze
stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme del presente testo
unico);
l'art. 72, comma 2, limitatamente alle parole: "di cui al comma 1";
l'art. 73, comma 1, limitatamente alle parole: "e 76";
l'art. 75, comma 1, limitatamente alle parole: "in dose non superiore a quella media
giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'art. 78";
l'art. 75, comma 12, limitatamente alle parole: "rendendolo edotto delle conseguenze
cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o
dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza
giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica
presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui
all'art. 76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i
fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.";
l'art. 75, comma 13, limitatamente alle parole: "e nell'art. 76";
l'art. 76;
l'art. 78, comma 1, limitatamente alle lettere b) (le metodiche per quantificare
l'assunzione abituale nelle ventiquattro ore) e c) (i limiti quantitativi massimi
di principio attivo per le dosi medie giornaliere);
l'art. 80, comma 5 (Le sanzioni previste dall'art. 76 sono aumentate nella misura
stabilita dal presente articolo quando ricorrono le circostanze ivi previste,
eccettuata quella indicata dal comma 2);
l'art. 120, comma 5 (In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 6, e dopo aver
informato l'interessato del proprio diritto all'anonimato secondo quanto previsto
dai commi 3 e 6, essi debbono inoltrare al predetto servizio una scheda sanitaria
contenente le generalità dell'interessato, la professione, il grado di istruzione,
i dati anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti delle terapie
praticate.);
l'art. 121, comma 1 (L'esercente la professione medica che visita o assiste
persona che fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne
segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per
territorio. La segnalazione avviene fermo restando l'obbligo dell'anonimato) del
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, "testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossico-dipendenza"?