Zulässig gemäss Urteil 25/1987 vom des Verfassungsgerichts.
Abstimmungsfrage:
"Volete voi l'abrogazione l'abrogazione dell'articolo unico della l. 10 gennaio
1983 n. 8:
"Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi
di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi",
limitatamente ai commi da primo a dodicesimo, che recano il seguente testo:
I. "Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge e fermi
restando gli obblighi previsti dall'art. 15 della l. 2 agosto 1975, n. 393, l'Enel
è tenuto a corrispondere complessivamente ai comuni nel cui territorio sono o
saranno ubicati i propri impianti di produzione dell'energia elettrica, nonché
agli altri comuni limitrofi interessati, i seguenti contributi:
a) lire 0,50 per ogni kwh di energia elettrica prodotta con combustibili diversi
dagli idrocarburi;
b) lire 0,25 per ogni kwh di energia elettrica prodotta dagli impianti termici
convenzionali previsti ad olio combustibile e carbone, dalla data di autorizzazione
alla trasformazione dell'impianto a carbone e fino a quando l'impianto stesso non
sarà alimentato a carbone;
c) lire 0,25 per ogni kwh di energia elettrica prodotta dagli impianti in esercizio
e in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, non
previsti per il funzionamento a carbone purché di potenza nominale complessiva
superiore a 1.200 mw;
d) un contributo per ciascun kw di potenza nominale degli impianti in corso di
costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge o che saranno
successivamente autorizzati pari a:
lire/kw 8.000 per gli impianti termici convenzionali a carbone;
lire/kw 12.000 per gli impianti elettronucleari;
lire/kw 2.500 per gli impianti o sezioni di impianti autorizzati alla trasformazione
a carbone.".
II. "L'Enel è altresì tenuto a corrispondere alla regione nel cui territorio sono
ubicati i propri impianti di produzione dell'energia elettrica un contributo pari
a lire 0,50 per ogni kwh di energia elettrica prodotta dagli impianti siti nella
regione stessa e alimentati con combustibili diversi dagli idrocarburi ed entrati
in esercizio dopo la data del 31 dicembre 1980.".
III. "Dai contributi previsti al comma precedente e alla lettera d) del primo comma,
sono portati in diminuzione gli oneri sostenuti o assunti dall'Enel in forza di
convenzioni, rispettivamente, con comuni o regioni per la localizzazione e
costruzione degli impianti, ad eccezione di quelli previsti dalla legge 2 agosto
1975, n. 393, o da altre disposizioni di legge.".
IV. "Per gli impianti termoelettrici alimentati ad olio combustibile non convertibili
e non previsti per il funzionamento a carbone di potenza nominale non inferiore a
1.200 mw, entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre 1980, l'Enel è tenuto
altresì a corrispondere alla regione interessata un contributo una tantum pari a
lire 8.000 per kw di potenza installata.".
V. "Gli importi dei contributi di cui al primo comma, lettera d), sono indicizzati
sulla base delle disposizioni del secondo comma dell'art. 15 della legge 2 agosto
1975, n. 393.".
VI. "Con decorrenza dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
delibera del CIPE di cui all'art. 3, primo comma, della l. 18 marzo 1982, n. 85,
al comune nel cui territorio è ubicato il reattore PEC per la sperimentazione di
centrali elettriche del tipo avanzato, nonché agli altri comuni limitrofi interessati,
l'Enea è tenuto a corrispondere annualmente - per il tempo e sino al limite del
costo di completamento dell'impianto previsti dalla stessa delibera - un contributo
complessivo pari al 5 per mille delle spese da sostenere per le opere civili e per
la fabbricazione di componenti necessari alla realizzazione dell'impianto.".
VII. "L'individuazione dei comuni destinatari di detto contributo, nonché la sua
ripartizione fra gli stessi, è disposta d'intesa tra le giunte regionali
dell'Emilia-Romagna e della Toscana. Ove l'intesa non venga raggiunta, sarà
provveduto con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.
I termini e le modalità relativi alla corresponsione del contributo sono regolati
da apposita convenzione fra l'Enea e i comuni interessati.".
VIII. " L'individuazione dei comuni destinatari dei contributi e la ripartizione
del contributo fra gli stessi, nonché l'accertamento della sussistenza dei requisiti
per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 15 della legge 2 agosto 1975,
n. 393, sono disposti con decreto del presidente della giunta regionale.".
IX. "Nel caso di impianti che interessino comuni o loro consorzi o comprensori
siti nel territorio di regioni limitrofe, la ripartizione del contributo verrà
effettuata di intesa tra le regioni medesime o, in mancanza di tale intesa, con
decreto del Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato.".
X. "Il gettito dei contributi di cui alla presente legge sarà destinato dalle
regioni e dai comuni alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio e
al recupero di energia, all'uso di energie rinnovabili, alla tutela ecologico-
ambientale dei territori interessati dall'insediamento degli impianti, nonché al
loro riassetto socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dal
piano regionale di sviluppo. Le regioni, inoltre, potranno utilizzare i contributi
previsti dalla presente legge per la istituzione e il potenziamento dei servizi di
prevenzione sanitaria che si rendano necessari in relazione alla installazione e
al funzionamento delle centrali a carbone e nucleari.".
XI. "Le modalità relative alla corresponsione dei contributi di cui alla presente
legge e alla loro finalizzazione sono regolati da apposite convenzioni tra l'Enel,
le regioni e i comuni interessati secondo una convenzione tipo approvata dal CIPE
su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita
la commissione interregionale di cui all'art. 13 della l. 16 maggio 1970, n. 281.".
XII. "Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Enel non può stipulare
convenzioni con enti locali e con le regioni che prevedono a suo carico oneri
finanziari diretti o indiretti aggiuntivi ai contributi di cui al presente
articolo e a quelli previsti dalle leggi vigenti."?"