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Italien, 11. Juni 1995 : Aufhebung der Gemeindekompetenz zur Vergabe von Gewerbelizenzen

Gebiet Italien
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Aufhebung der Gemeindekompetenz zur Vergabe von Gewerbelizenzen
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → teilweise Aufhebung
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten gültige Stimmen, 50% + 1 Stimme Mindestbeteiligung
Stimmberechtigte 48'458'754
Stimmbeteiligung 27'739'462 57,24%
Stimmen ausser Betracht 3'205'425
┗━ Leere Stimmen 2'587'737
┗━ Ungültige Stimmen 617'688
Gültige (= massgebende) Stimmen 24'534'037auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 8'741'584 35,63%
┗━ Nein-Stimmen 15'792'453 64,37%
Bemerkungen Zulässig gemäss Urteil 3/1995 vom des Verfassungsgerichts.

Originaltext:

(6) ROSA [Commercio 1] Commercio, pianificazione: abolizione dei poteri dei comuni in materia di pianificazione della vendita al pubblico.

Titolo: Autorizzazioni al commercio.

Promotori: Club Pannella.
Colore scheda Rosa.
Legge di riferimento N. 426/71, articoli vari; n. 887/82, art. 8, c. 1.

Quesito

"Volete voi l'abrogazione della legge 11 giugno 1971, n. 426, recante "Disciplina del commercio" e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle seguenti parti:
articolo 11;
articolo 12;
articolo 14;
articolo 15;
articolo 16;
articolo 18, limitatamente al comma 2: "Qualora le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 non siano nominate entro i termini previsti, il Presidente della Giunta regionale invita a provvedere entro un termine da lui fissato non superiore a sessanta giorni. Trascorso tale termine senza che la nomina sia avvenuta, il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto, tenuto conto delle designazioni effettuate";
articolo 20;
articolo 21;
articolo 22;
articolo 23;
articolo 24, comma 2, limitatamente alle parole: "con la osservanza dei criteri stabiliti dal piano" nonché alle parole: "e quindi l'equilibrio commerciale previsto dal piano" e comma 3, limitatamente alle parole: "del piano e";
articolo 27, comma 2: "Il nullaosta della Giunta regionale di cui al precedente ed al presente articolo può essere concesso anche in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 12";
articolo 30;
articolo 43, comma 2: "Fino a quando non siano approvati i piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva, le autorizzazioni saranno rilasciate dai sindaci su conforme parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16 nell'osservanza dei criteri previsti agli articoli 11 e 12, previo il nullaosta della Giunta regionale per le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge";
nonché del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, recante "Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, limitatamente a:
articolo 8, comma 1, nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121: "Limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sprovvisti del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita il consiglio comunale stabilisce ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426, i criteri ai quali la commissione comunale per il commercio prevista da tale legge deve attenersi nell'esaminare le domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, della legge stessa. I criteri sono validi sino all'approvazione del piano. La mancata indicazione dei criteri suddetti comporta la sospensione del rilascio delle autorizzazioni relative all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo"?

L'obiettivo di questo referendum è la liberalizzazione delle attività commerciali al minuto attualmente sottoposte ai poteri di pianificazione comunale. Si tratta di una richiesta di "deregulation". Restano esclusi dal quesito referendario i poteri delle Regioni relativi alle grandi strutture di vendita, nonché le norme che riguardano, in materia di esercizio di attività commerciali, la tutela igienico sanitaria; l'ordine e la sicurezza pubblica e l'utilizzazione della aree pubbliche.
Gleichzeitig mit
Quellen
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