Italien, 15. Juni 1997 : Aufhebung der aussergerichtlichen Nebenbeschäftigung für Justizbeamte
Gebiet | Italien | |
┗━ Stellung | unabhängiger Staat | |
Datum | ||
Vorlage | Aufhebung der aussergerichtlichen Nebenbeschäftigung für Justizbeamte | |
┗━ Fragemuster | Entscheidungsfrage | |
┗━ Gesetzliche Grundlage | Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → teilweise Aufhebung | |
Ergebnis | verworfen | |
┗━ Mehrheiten | gültige Stimmen, 50% + 1 Stimme Mindestbeteiligung | |
Stimmberechtigte | 49'054'410 | |
Stimmbeteiligung | 14'812'238 | 30,19% |
Stimmen ausser Betracht | 1'771'392 | |
┗━ Leere Stimmen | 1'206'304 | |
┗━ Ungültige Stimmen | 565'088 | |
Gültige (= massgebende) Stimmen | 13'040'846 | auf die gültigen Stimmen bezogen |
┗━ Ja-Stimmen | 11'160'923 | 85,58% |
┗━ Nein-Stimmen | 1'879'923 | 14,42% |
Bemerkungen |
Zulässig gemäss Urteil 41/1997 vom des Verfassungsgerichts.
Verworfen, weil die Mindestbeteiligung von 50% nicht erreicht wurde.
Durch Riformatori / Club Pannella
Scheda verde scuro: incarichi extragiudiziari dei magistrati. Il
referendum riguarda l'abrogazione delle disposizioni che
permettono ai magistrati di assumere altri incarichi che li
distraggano dai loro doveri e funzioni.
Il testo del quesito: "Volete voi che sia abrogato il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante "Ordinamento giudiziario", limitatamente alle seguenti parti: art. 16, comma 2, limitatamente alle parole: "senza l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura" e comma 3 ( "In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063." ), come sostituiti dall'art. 14, commi 2 e 3 della legge 2 aprile 1979, n. 97?"
La materia degli incarichi extragiudiziari dei magistrati è
regolata dal Consiglio superiore della magistratura. Gli
incarichi extragiudiziari consistono in attività di
insegnamento, conferenze, arbitrati, funzioni di giudice
sportivo, e devono essere autorizzati dall'organo di
autogoverno dei giudici che decide su richiesta
dell'interessato. Questi è tenuto a specificare la natura
dell'incarico, la remunerazione prevista e a indicare ogni altro
elemento utile. Per decidere se concedere l'autorizzazione, il
Consiglio valuta se l'incarico in questione è compatibile con
l'attività giudiziaria, e in particolare se pregiudica o meno
l'indipendenza e la laboriosità del magistrato. Il Csm prende in
considerazione una serie di fattori (carico di lavoro,
precedenti altri incarichi extragiudiziari) e tiene conto anche
dell'eventuale esistenza di provvedimenti disciplinari a carico
del magistrato. Per quanto riguarda in particolare gli aribitrati,
il Csm concede l'autorizzazione soltanto nei casi in cui la
legge richieda necessariamente la partecipazione di
magistrati, cioè nei soli casi di "arbitrati obbligatori".
Sono per il "sì": Rifondazione comunista, Pds, Verdi, Forza Italia, Alleanza nazionale, Ccd, Cdu, Ms-Fiamma. Libertà di scelta: Ppi | |
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Quellen |
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