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Italien, 10. Juni 1991 : Aufhebung der vier Vorzugsstimmen bei der Wahl des Abgeordnetenhauses

Gebiet Italien
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Aufhebung der vier Vorzugsstimmen bei der Wahl des Abgeordnetenhauses
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → teilweise Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten gültige Stimmen, 50% + 1 Stimme Mindestbeteiligung
Stimmberechtigte 47'377'843
Stimmbeteiligung 29'609'635 62,49%
Stimmen ausser Betracht 1'464'748
┗━ Leere Stimmen 574'744
┗━ Ungültige Stimmen 890'004
Gültige (= massgebende) Stimmen 28'144'887auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 26'896'979 95,56%
┗━ Nein-Stimmen 1'247'908 4,44%
Bemerkungen Möglich ist seither nur noch eine Vorzugsstimme.

Zulässig gemäss Urteil 47/1991 vom des Verfassungsgerichts.

Fakultatives Gesetzesreferendum nach Art. 75 der Verfassung. Für die Gültigkeit muss die Mehrheit der Stimmberechtigten teilnehmen.

Abstimmungsfrage:
"Volete voi l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), limitatamente alle parti seguenti: art. 4, terzo comma, limitatamente alle parole «attribuire preferenze, per»; art. 58, secondo comma, limitatamente alle parole «e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere»;
art. 59, secondo comma, limitatamente alle parole «Il numero delle preferenze e di tre, se i deputati da eleggere sono fino a 15; di quattro, da 16 in poi;»;
art. 60, primo comma, limitatamente alle parole «nelle apposite righe tracciate» e limitatamente alle parole «dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima»; sesto comma: «Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.»; settimo comma: «Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati»; ottavo comma, limitatamente alle parole «al numero stabilito per il Collegio» e limitatamente alle parole «rimangono valide le prime»; art. 61;
art. 68, primo comma, punto 1), limitatamente alle parole «il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita» e limitatamente alle parole «o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione,»;
art. 76, primo comma, n. 1) limitatamente alla parola «61»?"

Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
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