Die Summe der Stimmberechtigten ist nicht überall dieselbe, weil in den Protokollen Fehler
vorkommen.
Zulässig gemäss Urteil 63/1990 vom des Verfassungsgerichts.
Fakultatives Gesetzesreferendum nach Art. 75 der Verfassung. Für die Gültigkeit
muss die Mehrheit der Stimmberechtigten teilnehmen.
Abstimmungsfrage:
"Volete voi l'abrogazione della legge 27 dicembre 1977 n. 968 "Principi generali
e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della
caccia" limitatamente a:
art. 2, limitatamente alle parole "ai sensi del successivo art. 12";
art. 3, secondo comma, "È altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per
fini diversi da quelli previsti dai successivi articoli della presente legge";
articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10;
art. 11, secondo comma, "È fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di
caccia, e per i periodi sottospecificati: 1) specie cacciabili dal 18 agosto fino
al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopelia turtur);
calandro (Anthus campestris); prispolone (Anthus trivialis); merlo (Turdus merula);
2) specie cacciabili dal 18 agosto fino alla fine di febbraio: germano reale (Anas
platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); 3)
specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 marzo: passero (Passer Italiae); passera
mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); storno
(Sturnus vulgaris); porciglione (Rallus aquaticus); alzavola (Anas crecca);
canapiglia (Anas strepera); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta);
marzaiola (Anas querquetula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya
ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Capella gallinago); colombaccio
(Columba palumbus); frullino (Lymocryptes minimus); chiurlo (Numenios arquata);
pittima minore (Limosa lapponica); pettegola (Tringa totanus); donnola (Mustela
nivalis); volpe (Vulpes vulpes); piviere (Charadrius apricarius); combattente
(Philomahus pugnax); 4) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31
dicembre: mammiferi: coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); lepre comune
(Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); lepre bianca (Lepus timidus);
camoscio (Rupicapra rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo
(Cervus elaphus hippelaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), con
esclusione della popolazione sarda; uccelli: pernice bianca (Lagopus mutus);
fagiano di monte (Lyrurus tetrix); gallo cedrone (Tetrao urogallus); coturnice
(Alectoris graeca); pernice sarda (Alectoris barbara); pernice rossa (Alectoris
rufa); starna (Perdix perdix); fagiano (Phasianus colchicus); fringuello (Fringilla
coelebs); pispola (Anthus pratensis); peppola (Fringilla montifringilla); frosone
(Coccothraustes coccothraustes); strillozzo (Emberiza calandra); colino della
virginia; verdone (Chloris chloris); fanello (Carduelis cannabina); spioncello
(Anthus spinoletta); 5) specie cacciabile dalla terza domenica di settembre alla
fine di febbraio: beccaccia (Scolopax rusticola); 6) specie cacciabili dalla terza
domenica di settembre fino al 31 marzo: cappellaccia (Galerida cristata);
tottavilla (Lullula arborea); allodola (Alauda arvensis); cesena (Turdus Pilaris);
tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); taccola
(Coloeus monedula); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone);
pavoncella (Vanellus vanellus); 7) specie cacciabile dal 1° novembre al 31 gennaio:
cinghiale.", e terzo comma: "Possono essere disposte variazioni dell'elenco delle
specie cacciabili, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ed il Comitato di cui
all'articolo 4";
articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17;
art. 18, secondo comma "Le regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia
della selvaggina, possono gestire in proprio o autorizzare, con precisa
regolamentazione, impianti adibiti alla cattura ed alla cessione per la
detenzione, anche oltre i periodi di cui all'articolo 11, di specie di uccelli
migratori da determinare fra quelle indicate all'articolo 11 e da utilizzare
come richiami vivi nell'esercizio venatorio degli appostamenti, nonché per fini
amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati. Tali specie potranno essere
catturate in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito per
ciascuna di esse.", e quarto comma: "Le regioni possono, infine, sentito
l'Istituto nazionale di biologia per la selvaggina, autorizzare persone
nominativamente determinate a catturare, in periodi prefissati e a cedere
falchi e civette in numero precedentemente stabilito, per il loro uso
nell'esercizio venatorio."; articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25; art. 26, primo
comma limitatamente alle parole "e dalle attività venatorie", nonché alle parole
"al quale deve affluire anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo
24 della presente legge.", e secondo comma limitatamente alle parole "e delle
associazioni venatorie nazionali riconosciute più rappresentative.";
articoli 27 e 28;
art. 29, secondo comma "Le associazioni istituite per atto pubblico possono
chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché
posseggano i seguenti requisiti: a) abbiano finalità ricreative, formative e
tecnico-venatorie; b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile
organizzazione a carattere nazionale con adeguati organi periferici; c)
dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore a un quindicesimo del
totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto centrale di statistica, riferito
al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di
riconoscimento.", terzo comma: "Le associazioni di cui al secondo comma sono
riconosciute con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto
con il Ministro per l'interno, sentito il Comitato di cui all'articolo 4.",
quarto comma: "Si considerano riconosciute, agli effetti della presente legge,
la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali già
riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 35 della legge 2 agosto 1967,
n. 799.", quinto comma: "Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono
sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.",
sesto comma: "Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti
per il riconoscimento, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il
Comitato di cui all'articolo 4, dispone con decreto la revoca del riconoscimento
stesso.", e settimo comma: "È vietata l'iscrizione a più di una associazione
venatoria.";
articoli 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37?"