Grüne und Rifondazione Comunista reichen am sechs Referenden ein,
von denen das Verfassungsgericht (Corte costituzionale)
am nur zwei für zulässig erklärt.
Mit 705'000 Unterschriften eingereicht. Die Urnen sind am Sonntag von bis , am Montag von bis geöffnet. Himmelblauer
Stimmzettel.
Zulässig gemäss Urteil 41/2003 vom des Verfassungsgerichts.
Staatspräsident Ciampi setzt die Abstimmung am (Gazzetta
Ufficiale n. 85/2003) an.
Fakultatives Gesetzesreferendum nach Art. 75 der Verfassung. Für die Gültigkeit
muss die Mehrheit der Stimmberechtigten teilnehmen.
Abstimmungsfrage:
REFERENDUM POPOLARE
Reintegrazione dei lavoratori illegittimamente licenziati
Abrogazione delle norme che stabiliscono limiti numerici ed esenzioni
per l'applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 2002, n. 51)
I sottoscritti
cittadini italiani richiedono referendum popolare abrogativo - ai sensi
dell'art. 75 della Costituzione e in applicazione della legge 25 maggio
1970, n. 352 - sul seguente quesito:
"Volete voi, al fine di estendere
a tutti i lavoratori subordinati i diritti e le tutele previsti dall'art.
18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'abrogazione:
- dell'art 18, comma primo, legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme
sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta'
sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento", limitatamente alle sole parole "che in ciascuna
sede, stabilimento, filiale, ufficio reparto autonomo nel quale ha avuto
luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori
di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo",
e all'intero periodo successivo che recita "Tali disposizioni si
applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori,
che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti
ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più
di cinque dipendenti, anche se ciascuna unita' produttiva, singolarmente
considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di
lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze
più di sessanta prestatori di lavoro";
- dell'art 18, comma secondo, legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme
sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta'
sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento", che recita "Ai fini del computo del numero
dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche
dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori
assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di
orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il
computo delle unita' lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla
contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed
i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in
linea collaterale";
- dell'art. 18, comma terzo, legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme
sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta'
sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento", che recita "Il computo dei limiti occupazionali
di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono
agevolazioni finanziarie o creditizie";
- dell'art. 2, comma primo, legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata "Disciplina
dei licenziamenti individuali", che recita "I datori di lavoro
privati, imprenditori non agricoli e non imprenditori, e gli enti pubblici
di cui all'art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che occupano alle
loro dipendenze fino a quindici lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori
agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori
computati con il criterio di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, sono soggetti
all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1966,
n. 604, così come modificata dalla presente legge. Sono altresì soggetti
agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori
computati con il criterio di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, sono soggetti
all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1966,
n. 604, così come modificata dalla presente legge. Sono altresì soggetti
all'applicazione di dette disposizioni i datori di lavoro che occupano fino a
sessanta dipendenti, qualora non sia applicabile il disposto
dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art.
1 della presente legge.";
- dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, titolata "Norme sui licenziamenti
individuali", come sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990,
n. 108, che recita: "Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto
a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza,
a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo
di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto,
avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa,
all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle
condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere
maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore
ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità
superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di
quindici prestatori di lavoro";
- dell'art. 4, comma primo, legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata "Disciplina
dei licenziamenti individuali", limitatamente al periodo che così
recita "La disciplina di cui all'art. 18 della legge 20 maggio
1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, non
trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori
che svolgono senza fini di lucro attivita' di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto."?