Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1
Vorlage 2 (dunkelbeiger Stimmzettel): Das Wahlgesetz für den Senat soll
neu die Mehrheitsprämie von mindestens 55% Sitze je Wahlregion der stärksten Partei
statt der stärksten Listenverbindung zuordnen, indem Listverbindungen nicht mehr
möglich sind.
Abstimmungsfrage:
"Volete voi che sia abrogato il Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel
testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive,
titolato "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della
Repubblica", limitatamente alle seguenti parti:
art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: "di coalizione";
art. 9, comma 3, limitatamente alla parole: "Nessuna sottoscrizione è altresì
richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni
di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o
gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito
almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo,
con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957.";
art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: "alle coalizioni e";
art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: "non collegate";
art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: ", nonché, per ciascuna
coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione";
art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "delle liste collegate appartenenti
alla stessa coalizione";
art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "di seguito, in linea orizzontale,
uno accanto all'altro, su un'unica riga".
art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "delle coalizioni e"
art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "non collegate"
art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "di ciascuna coalizione";
art. 16, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: ". Determina inoltre
la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla
somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono";
art. 16, comma 1, lettera b), numero 1);
art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole: "non
collegate";
art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole: "nonché le
liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale
di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento
dei voti validi espressi";
art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "le coalizioni di liste e";
art. 17, comma 1, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizione di
liste o";
art. 17, comma 2, limitatamente alle parole: "la coalizione di liste o";
art. 17, comma 3;
art. 17, comma 4, limitatamente alle parole: "alla coalizione di liste o";
art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizione di
liste o";
art. 17, comma 5, limitatamente alle parole: "alle coalizioni di liste e";
art. 17, comma 6;
art. 17, comma 8;
art. 19, comma 2 ?"
|