Italien, 15. Juni 1997 : Aufhebung der Zulassungsbeschränkungen zum Zivildienst

Gebiet Italien
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Aufhebung der Zulassungsbeschränkungen zum Zivildienst
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → teilweise Aufhebung
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten gültige Stimmen, 50% + 1 Stimme Mindestbeteiligung
Stimmberechtigte 49'054'410
Stimmbeteiligung 14'860'894 30,29%
Stimmen ausser Betracht 1'524'225
┗━ Leere Stimmen 1'045'553
┗━ Ungültige Stimmen 478'672
Gültige (= massgebende) Stimmen 13'336'669auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 9'561'009 71,68%
┗━ Nein-Stimmen 3'775'660 28,32%
Bemerkungen Zulässig gemäss Urteil 31/1997 vom des Verfassungsgerichts. Verworfen, weil die Mindestbeteiligung von 50% nicht erreicht wurde.

Durch Riformatori / Club Pannella

Scheda arancione: obiezione di coscienza. Il referendum vuole permettere a tutti di esercitare il diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare, sostituendolo con altre attività utili (servizio civile).

Il testo del quesito:
"Obiezione di coscienza al servizio militare: abolizione dei limiti per essere ammessi al servizio civile in luogo del servizio militare"
"Volete voi che sia abrogata la legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante "Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza", limitatamente alle seguenti parti:
articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "essere ammessi a", comma 2 ("I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto.") e comma 3, limitatamente alla parola "comunque";
articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: "entro 60 giorni dall'arruolamento", e comma 2 ("Gli abili e gli arruolati (recte: Gli abili ed arruolati), ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla presente legge (recte: dalla legge), che non avessero presentato domanda nei termini stabiliti dal comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.");
articolo 3, comma 1, limitatamente alle parole: "sentito il parere di una commissione circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente";
articolo 4;
articolo 8, comma 6, limitatamente alle parole: ", sentita, nei casi di cui al quarto comma, la commissione prevista dall'articolo 4?"

La normativa vigente sull'obiezione di coscienza risale al dicembre del 1972 quando è stata varata la prima legge sul servizio civile. Nelle legge veniva istituita una commissione di indagine sulle domande degli obiettori e prevedeva una maggiore durata del servizio rispetto alla leva (oggi parificata) e la gestione del servizio civile veniva affidata al ministero della Difesa. La legge 772, nell'arco di 24 anni, è stata corretta ben sette volte dalla Corte Costituzionale. La sentenza più importante della Consulta è del 1985 e ribadisce la sacralità della difesa della Patria sancita dall'articolo 52 della Costituzione, ma afferma che questa si può adempiere sia con il servizio militare che con "adeguate prestazioni di impegno sociale non armato". Dal 1972 ad oggi sono stati oltre 300 mila i giovani che hanno scelto di fare l'obiettore.


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