Italien, 13. Juni 2011 : Aufhebung der Planung und des Baus neuer Atomkraftwerke

Gebiet Italien
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Aufhebung der Planung und des Baus neuer Atomkraftwerke
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → teilweise Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten gültige Stimmen, 50% + 1 Stimme Mindestbeteiligung
Stimmberechtigte 50'417'952
Stimmbeteiligung 27'524'922 54,79%
Stimmen ausser Betracht 359'181
┗━ Leere Stimmen 219'504
┗━ Ungültige Stimmen 139'677
Gültige (= massgebende) Stimmen 27'265'741auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 25'643'645 94,05%
┗━ Nein-Stimmen 1'622'096 5,95%
Medien Stimmzettel
Bemerkungen Die Partei "Italia dei valori" reicht die Fragen am bei der Corte di Cassazione ein. Die Sammlung dauert vom bis ; eingereicht mit 750'000 Unterschriften. Das Verfassungsgericht erklärt die Frage am mit Urteil 28/2011 für zulässig; die von der Corte di cassazione umformulierte Frage am mit Urteil 174/2011. Staatspräsident Napolitano setzt die Abstimmung am (Gazzetta Ufficiale n. 77/2011) an und hebt die bekämpften Artikel am mit Dekret 115 (Gazzetta Ufficiale n. 167/2011) auf.

Nach der AKW-Katatrophe vom Fukushima erlässt das Parlament am im "Decreto omnibus" u. a. einen einjährigen Planungsstop für Atomkraftwerke. Die Corte di Cassazione formuliert die Frage am so, dass sie sich auf den Text des "Decreto omnibus" bezieht".

Fakultatives Gesetzesreferendum nach Art. 75 der Verfassung. Für die Gültigkeit muss die Mehrheit der Stimmberechtigten teilnehmen.

Abstimmungsfrage (grauer Stimmzettel):

"Abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare
Volete che siano abrogati i commi 1 e 8 dell'articolo 5 del decreto legge 31/03/2011 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 26/05/2011 n.75 ?"

Ursprünglich zugelassene Frage:

"Nuove centrali per la produzione di energia nucleare
Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", limitatamente alle seguenti parti:
art. 7, comma 1, lettera d: "d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;";
nonché la legge 23 luglio 2009, n. 99, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", limitatamente alle seguenti parti:
art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: "della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,";
art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: "Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.";
art. 25, comma 2, lettera c), limitatamente alle parole: ", con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell’esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali";
art. 25, comma 2, lettera d), limitatamente alle parole: "che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare";
art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alle parole: "la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per";
art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alla particella "per" che segue le parole "dei rifiuti radioattivi o";
art. 25, comma 2, lettera i): "i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell’Agenzia per l’energia nucleare dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AENOCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell’Agenzia per la sicurezza nucleare;";
art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: "gli oneri relativi ai";
art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: "a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere";
art. 25, comma 2, lettera n): "n) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il "decommissioning";";
art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alla virgola che segue le parole "per le popolazioni";
art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alle parole: ", al fine di creare le condizioni idonee per l’esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti";
art. 25, comma 2, lettera q): "q) previsione, nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull’energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità.";
art. 25, comma 3: "Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell’energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.";
art. 25, comma 4: "4. Al comma 4 dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: "fonti energetiche rinnovabili" sono inserite le seguenti: ", energia nucleare prodotta sul territorio nazionale".";
art. 26;
art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: "gli impieghi pacifici dell’energia nucleare,";
art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: "sia da impianti di produzione di elettricità sia";
art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: "costruzione, l’esercizio e la";
art. 29, comma 4, limitatamente alle parole: "nell’ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e";
art. 29, comma 5, lettera c), limitatamente alle parole: "sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,";
art. 29, comma 5, lettera e), limitatamente alle parole: "del progetto, della costruzione e dell’esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenziali,";
art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: ", diffidare i titolari delle autorizzazioni";
art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: "da parte dei medesimi soggetti";
art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: "di cui alle autorizzazioni";
art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alla parola: "medesime";
art. 29, comma 5, lettera h): "h) l’Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull’ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari ed all’utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie;";
art. 29, comma 5, lettera i), limitatamente alle parole: "all’esercizio o";
art. 41, comma 1, limitatamente alle parole: "la produzione di energia elettrica da fonte nucleare,";
nonché il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante "Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell’art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99", limitatamente alle seguenti parti:
il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: "della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,"; il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: "e campagne informative al pubblico";
art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: "della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,";
art. 1, comma 1, lettera a): "a) le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento nel territorio nazionale delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), nonché per l’esercizio delle strutture per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi ubicate nello stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente connesse;";
art. 1, comma 1, lettera b): "b) il Fondo per la disattivazione degli impianti nucleari;";
art. 1, comma 1, lettera c): "c) le misure compensative relative alle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui alla lettera a), da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;";
art. 1, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "e future";
art. 1, comma 1, lettera g): "g) un programma per la definizione e la realizzazione di una "Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare";";
art. 1, comma 1, lettera h): "h) le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme prescrittive di cui al presente decreto.";
art. 2, comma 1, lettera b): "b) "area idonea" è la porzione di territorio nazionale rispondente alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento che qualificano l’idoneità all’insediamento di impianti nucleari;";
art. 2, comma 1, lettera c): "c) "sito" è la porzione dell’area idonea che viene certificata per l’insediamento di uno o più impianti nucleari;";
art. 2, comma 1, lettera e): "e) "impianti nucleari" sono gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, realizzati nei siti, comprensivi delle opere connesse e delle relative pertinenze, ivi comprese le strutture ubicate nello stesso sito per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi direttamente connesse all’impianto nucleare, le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi, le opere di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all’immissione in rete dell’energia prodotta, le eventuali vie di accesso specifiche;";
art. 2, comma 1, lettera f): "f) "operatore" è la persona fisica o giuridica o il consorzio di persone fisiche o giuridiche che manifesta l’interesse ovvero è titolare di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto nucleare;";
art. 2, comma 1, lettera i), limitatamente alle parole: "dall’esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti"; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: ", con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare";
art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "la potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare,";
art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "valuta il contributo dell’energia nucleare in termini di sicurezza e diversificazione energetica,";
art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: ", benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione";
art. 3, comma 2: "2. La Strategia nucleare costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale di cui all’art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.";
art. 3, comma 1, lettera a): "a) l’affidabilità dell’energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare ambientale e degli impianti, di eventuale impatto sulla radioprotezione della popolazione e nei confronti dei rischi di proliferazione;";
art. 3, comma 3, lettera b): "b) i benefici, in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, derivanti dall’introduzione di una quota significativa di energia nucleare nel contesto energetico nazionale;";
art. 3, comma 3, lettera c): "e) gli obiettivi di capacità di potenza elettrica che si intende installare in rapporto ai fabbisogni energetici nazionali ed i relativi archi temporali;";
art. 3, comma 3, lettera d): "d) il contributo che si intende apportare, attraverso il ricorso all’energia nucleare, in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio, al raggiungimento degli obiettivi ambientali assunti in sede europea nell’ambito del pacchetto clima energia nonché alla riduzione degli inquinanti chimico-fisici;";
art. 3, comma 3, lettera e): "e) il sistema di alleanze e cooperazioni internazionali e la capacità dell’industria nazionale ed internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma;";
art. 3, comma 3, lettera f): "f) gli orientamenti sulle modalità realizzative tali da conseguire obiettivi di efficienza nei tempi e nei costi e fornire strumenti di garanzia, anche attraverso la formulazione o la previsione di emanazione di specifici indirizzi;";
art. 3, comma 3, lettera g), limitatamente alle parole: "impianti a fine vita, per i nuovi insediamenti e per gli";
art. 3, comma 3, lettera h): "h) i benefici attesi per il sistema industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese;";
art. 3, comma 3, lettera i): "i) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l’eventuale proposta di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l’obiettivo prefissato di potenza da installare;";
art. 3, comma 3, lettera 1): "1) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e arricchimento del combustibile nucleare.";
l’intero Titolo II, rubricato "Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla disattivazione degli impianti", contenente gli articoli da 4 a 24;
art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "della disattivazione";
art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: "riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di cui all’art. 27, con modalità e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, ed";
art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: ", calcolate ai sensi dell’art. 29 del presente decreto legislativo";
art. 26, comma 1, lettera e), limitatamente alle parole: ", al fine di creare le condizioni idonee per l’esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti";
art. 27, comma 1, limitatamente alle parole: "e sulla base delle valutazioni derivanti dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di cui all’art. 9";
art. 27, comma 4, limitatamente alle parole: ", comma 2";
art. 27, comma 10, limitatamente alle parole: "Si applica quanto previsto dall’art. 12.";
art. 29;
art. 30, comma 1, limitatamente alle parole: "riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo ed uno riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate da norme precedenti";
art. 30, comma 2: "2. Per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo, il contributo di cui al comma 1 è posto a carico della Sogin S.p.A. secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e la tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e finanze che tiene conto del volume complessivo e del contenuto di radioattività. Tale contributo è ripartito secondo quanto previsto all’art. 23 comma 4.";
art. 30, comma 3: "3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attività già esaurite al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, per i quali rimane ferma la disciplina di cui all’art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, così come modificato dall’art. 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n 13.";
l’intero Titolo IV, rubricato "Campagna di informazione", contenente gli articoli 31 e 32;
art. 33;
art. 34;
art. 35, comma 1: "1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: a) articolo 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; b) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393."?"
Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
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