Italien, 9. November 1987 : Aufhebung der Staatsbeiträge an Gemeinden mit Atomkraftwerken oder Kohlezentralen

Gebiet Italien
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Aufhebung der Staatsbeiträge an Gemeinden mit Atomkraftwerken oder Kohlezentralen
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten gültige Stimmen, 50% + 1 Stimme Mindestbeteiligung
Stimmberechtigte 45'870'230
Stimmbeteiligung 29'871'570 65,12%
Stimmen ausser Betracht 4'005'059
┗━ Leere Stimmen 2'654'572
┗━ Ungültige Stimmen 1'350'487
Gültige (= massgebende) Stimmen 25'866'511auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 20'618'624 79,71%
┗━ Nein-Stimmen 5'247'887 20,29%
Bemerkungen Siehe Vorlage 1

Zulässig gemäss Urteil 25/1987 vom des Verfassungsgerichts.

Abstimmungsfrage:
"Volete voi l'abrogazione l'abrogazione dell'articolo unico della l. 10 gennaio 1983 n. 8:
"Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi", limitatamente ai commi da primo a dodicesimo, che recano il seguente testo:
I. "Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge e fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 15 della l. 2 agosto 1975, n. 393, l'Enel è tenuto a corrispondere complessivamente ai comuni nel cui territorio sono o saranno ubicati i propri impianti di produzione dell'energia elettrica, nonché agli altri comuni limitrofi interessati, i seguenti contributi:
a) lire 0,50 per ogni kwh di energia elettrica prodotta con combustibili diversi dagli idrocarburi;
b) lire 0,25 per ogni kwh di energia elettrica prodotta dagli impianti termici convenzionali previsti ad olio combustibile e carbone, dalla data di autorizzazione alla trasformazione dell'impianto a carbone e fino a quando l'impianto stesso non sarà alimentato a carbone;
c) lire 0,25 per ogni kwh di energia elettrica prodotta dagli impianti in esercizio e in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, non previsti per il funzionamento a carbone purché di potenza nominale complessiva superiore a 1.200 mw;
d) un contributo per ciascun kw di potenza nominale degli impianti in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge o che saranno successivamente autorizzati pari a:
lire/kw 8.000 per gli impianti termici convenzionali a carbone;
lire/kw 12.000 per gli impianti elettronucleari;
lire/kw 2.500 per gli impianti o sezioni di impianti autorizzati alla trasformazione a carbone.".
II. "L'Enel è altresì tenuto a corrispondere alla regione nel cui territorio sono ubicati i propri impianti di produzione dell'energia elettrica un contributo pari a lire 0,50 per ogni kwh di energia elettrica prodotta dagli impianti siti nella regione stessa e alimentati con combustibili diversi dagli idrocarburi ed entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre 1980.".
III. "Dai contributi previsti al comma precedente e alla lettera d) del primo comma, sono portati in diminuzione gli oneri sostenuti o assunti dall'Enel in forza di convenzioni, rispettivamente, con comuni o regioni per la localizzazione e costruzione degli impianti, ad eccezione di quelli previsti dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, o da altre disposizioni di legge.".
IV. "Per gli impianti termoelettrici alimentati ad olio combustibile non convertibili e non previsti per il funzionamento a carbone di potenza nominale non inferiore a 1.200 mw, entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre 1980, l'Enel è tenuto altresì a corrispondere alla regione interessata un contributo una tantum pari a lire 8.000 per kw di potenza installata.".
V. "Gli importi dei contributi di cui al primo comma, lettera d), sono indicizzati sulla base delle disposizioni del secondo comma dell'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.".
VI. "Con decorrenza dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE di cui all'art. 3, primo comma, della l. 18 marzo 1982, n. 85, al comune nel cui territorio è ubicato il reattore PEC per la sperimentazione di centrali elettriche del tipo avanzato, nonché agli altri comuni limitrofi interessati, l'Enea è tenuto a corrispondere annualmente - per il tempo e sino al limite del costo di completamento dell'impianto previsti dalla stessa delibera - un contributo complessivo pari al 5 per mille delle spese da sostenere per le opere civili e per la fabbricazione di componenti necessari alla realizzazione dell'impianto.".
VII. "L'individuazione dei comuni destinatari di detto contributo, nonché la sua ripartizione fra gli stessi, è disposta d'intesa tra le giunte regionali dell'Emilia-Romagna e della Toscana. Ove l'intesa non venga raggiunta, sarà provveduto con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. I termini e le modalità relativi alla corresponsione del contributo sono regolati da apposita convenzione fra l'Enea e i comuni interessati.".
VIII. " L'individuazione dei comuni destinatari dei contributi e la ripartizione del contributo fra gli stessi, nonché l'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, sono disposti con decreto del presidente della giunta regionale.".
IX. "Nel caso di impianti che interessino comuni o loro consorzi o comprensori siti nel territorio di regioni limitrofe, la ripartizione del contributo verrà effettuata di intesa tra le regioni medesime o, in mancanza di tale intesa, con decreto del Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato.".
X. "Il gettito dei contributi di cui alla presente legge sarà destinato dalle regioni e dai comuni alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio e al recupero di energia, all'uso di energie rinnovabili, alla tutela ecologico- ambientale dei territori interessati dall'insediamento degli impianti, nonché al loro riassetto socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dal piano regionale di sviluppo. Le regioni, inoltre, potranno utilizzare i contributi previsti dalla presente legge per la istituzione e il potenziamento dei servizi di prevenzione sanitaria che si rendano necessari in relazione alla installazione e al funzionamento delle centrali a carbone e nucleari.".
XI. "Le modalità relative alla corresponsione dei contributi di cui alla presente legge e alla loro finalizzazione sono regolati da apposite convenzioni tra l'Enel, le regioni e i comuni interessati secondo una convenzione tipo approvata dal CIPE su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della l. 16 maggio 1970, n. 281.".
XII. "Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Enel non può stipulare convenzioni con enti locali e con le regioni che prevedono a suo carico oneri finanziari diretti o indiretti aggiuntivi ai contributi di cui al presente articolo e a quelli previsti dalle leggi vigenti."?"

Gleichzeitig mit
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