Fakultatives Gesetzesreferendum nach Art. 75 der Verfassung durch mindestens
fünf Regionalräte. Für die Gültigkeit muss die Mehrheit der Stimmberechtigten
teilnehmen. Dieses Quorum wird nicht erreicht.
Gemäss Urteil 58/2022 des Verfassungsgerichts vom zulässig.
Eine ähnliche Vorlage scheitert im
an mangelnder Stimmbeteiligung.
Richter und Staatsanwälte können jetzt innerhalb ihrer Laufbahn von einem Zweig
zum anderen wechseln. Neu müssten sie sich frühzeitig festlegen.
Abstimmungsfrage (gelber Stimmzettel):
"Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia
di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti
a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati
Volete voi che siano abrogati: l' "Ordinamento giudiziario" approvato con Regio
Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni
ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte:
art. 192, comma 6, limitatamente alle parole:
", salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio
superiore della magistratura";
la Legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l'aumento degli organici della
Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e
integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente
parte:
art. 18, comma 3: "La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato
scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni
giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza
delle altre";
il Decreto Legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore
della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli
uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150),
nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente
apportate, limitatamente alla seguente parte:
art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: "nonché per il passaggio dalla
funzione giudicante a quella requirente e viceversa";
il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in
magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei
magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio
2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso
successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti:
art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: "riferita a periodi in cui il
magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti";
art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: "e
passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa";
art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: "il passaggio dalle funzioni
giudicanti a quelle requirenti,";
art. 13, comma 3: "3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti,
e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né
all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al
capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo
11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il
magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di
cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di
quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque
anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito
di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione
professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento
delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura
previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il
consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte
di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il
magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte
di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi
forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del
presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli
elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di
idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle
funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo
e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio
direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della
corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente,
il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso
la medesima.";
art. 13, comma 4: "4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3,
il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e
viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti
della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte
d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale
in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto
del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che
chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni
funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato
chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del
lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti,
in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo
caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto,
a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o
mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato,
neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del
successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il
tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed
in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di
secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello
di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del
magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente
indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e
nel relativo provvedimento di trasferimento.";
art. 13, comma 5: "5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni
requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle
attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità
periodiche.";
art. 13, comma 6: "6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il
conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e
16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche
per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10,
che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.";
il Decreto-Legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella
legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità
del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e
integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente
parte:
art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "Il trasferimento d'ufficio dei
magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto
anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni
requirenti e viceversa, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del Decreto
Legislativo 5 aprile 2006, n. 160."?"